Radioascolto

Il termine radioascolto identifica la tecnica della ricezione di segnali radio più o meno distanti dei servizi di radiodiffusione.

Le attività di radioascolto vengono tradizionalmente classificate in tre principali categorie:

  • Il BCL (Broadcast listener) o “ascoltatore di emittenti internazionali” è principalmente rivolto all’ascolto dei programmi delle emittenti in onde corte che si rivolgono a un pubblico sito oltre i confini geopolitici, utilizzando la lingua della nazione d’origine o quelle delle nazioni destinatarie
  • Il DXer tende a privilegiare la ricezione delle lontane o deboli emittenti di radiodiffusione operanti in onde mediecorte e FM, i cui segnali – non sempre destinati all’estero – riescono in particolari condizioni di propagazione a coprire distanze notevoli
  • L’SWL, o “shortwave listener”, è un ascoltatore delle onde corte, solitamente delle trasmissioni relative alle bande di frequenze assegnate al servizio di radioamatore.

Non è infrequente il caso che il radioascolto faccia capo a due o più categorie di radioascolto.

 Il Radioascolto

La regolamentazione dell’intero spettro elettromagnetico viene coordinata a livello mondiale dall’ITU, agenzia delle Nazioni Unite, nel corso di periodiche World Radio Conference e applicata dalle amministrazioni di ogni Stato appartenente all’ITU con proprie leggi e regolamenti. Per i dettagli della regolamentazione nello Stato italiano emanati dal Ministero dello sviluppo economico si consultino i documenti ufficiali indicati nelle note e. L’intero spettro delle onde radio prevede perciò opportune suddivisioni destinate alla radiodiffusione circolare, a quella amatoriale, alla ISM, a dispositivi a breve raggio (SRD=Short Range Devices) e, inoltre, a tutta una serie di servizi pubblici e privati che non sono destinati all’ascolto pubblico, in quota parte afferenti al Ministero della difesa e al Ministero dell’interno, impropriamente definiti col termine accomunante di “stazioni di utilità” e in inglese con la locuzione Utility stations.

Permessi

Quegli ascoltatori che si dedicano all’intercettazione di trasmissioni dei cosiddetti servizi “utilitari” senza averne titolo (ovvero ascoltatori privi di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti), l’intercettazione è definibile come volontaria (cioè compiuta con lo scopo esplicito di captare di fatto le trasmissioni) e la eventuale divulgazione dei contenuti da parte dei non autorizzati, può prefigurare un illecito di natura penale. Per tali motivi l’ascolto delle “stazioni di utilità” trova punibilità ai sensi delle vigenti leggi in vari Stati.

Anche sull’intercettazione avvenuta in modo casuale e involontario, vale a dire per cause fortuite non intenzionali, le disposizioni dell’ITU prescrivono che si debba mantenere l’assoluto segreto sia sui contenuti e sia sull’esistenza delle stazioni radio emittenti. A tal proposito il Regolamento delle radiocomunicazioni approvato nella Conferenza UIT del 1979riguardante la ricezione, trascrizione e/o registrazione di trasmissioni radio recita all’Art 23 :

« Le Amministrazioni si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per far vietare e reprimere:
a) l’intercettazione, senza autorizzazione di radiocomunicazioni, che non siano destinate ad uso generale del pubblico;
b) la divulgazione del contenuto od anche soltanto dell’esistenza, la pubblicazione o qualsiasi uso fatto, senza autorizzazione, delle informazioni di qualsiasi specie ottenute intercettando le radiocomunicazioni indicate al punto a). »

Le uniche “stazioni di utilità” che possono essere ascoltate senza tema di incorrere in sanzioni, in quasi tutti gli Stati, sono quelle adibite ai servizi di diffusione del tempo e frequenza campione.

Limitatamente al territorio della Repubblica italiana si segnala che l’Art.134, Quarto comma, Capo VII del Decreto legislativo 1º agosto 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) recita testualmente: È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore .

A seconda dello Stato nel quale il radioascoltatore effettua i propri ascolti, questi sono regolamentati dalle leggi locali. Per esempio in Italia è legalmente permesso solo l’ascolto delle stazioni commerciali e di quelle di tempo e frequenza campione distribuite sul globo terrestre in modo da garantirne la fruibilità su scala mondiale: l’ascolto di stazioni di tipo diverso da quelle indicate può dar luogo a una denuncia penale per il reato di intercettazione e cognizione abusiva di comunicazioni secondo il dispositivo dell’art. 617 Codice penale italiano (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni di carcere. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni. e per spionaggio politico o militare secondo l’art. 257 del Codice Penale con la pena di reclusione non inferiore a 15 anni ovvero con l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano oppure se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Alcuni articoli del Codice penale italiano che potrebbero applicarsi a taluni radioascolti non autorizzati o vietati:

  • Art. 255 — Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
  • Art. 256 — Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
  • Art. 257 — Spionaggio politico o militare
  • Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
  • Art. 259 — Agevolazione colposa
  • Art. 260 — Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (comma 2 e 3)
  • Art. 261 — Rivelazione di segreti di Stato
  • Art. 262 — Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione

Per il traffico ricevuto tramite dispositivi radiofax (immagini, disegni, testi) si applica anche l’istituto giuridico del Diritto d’autore. A titolo esemplificativo la pubblicazione, anche senza finalità di lucro, di una immagine meteorologica, necessita dell’autorizzazione scritta dell’Autore dell’immagine.

In alcuni Stati il radioascoltatore è libero di ascoltare sulle frequenze di radiodiffusione tramite l’uso della sola ed esclusiva sezione ricevente delle apparecchiature ricetrasmittenti anche se esse non sono necessariamente adibite per usi radioamatoriali. La ratio dei disposti di legge trae forza dalla libera detenzione e con relativa diffusione, per scopi collezionistici e museali, di apparati d’epoca i quali abbisognano di periodici controlli, verifiche e accensioni per preservarne nel tempo le loro funzionalità, altrimenti compromesse dall’inusabilità. Altro punto di forza è tipicamente legato al lavoro dei radio-tecnici che sarebbero impossibilitati a svolgere le mansioni tipiche della loro professione.

Le apparecchiature per il radioascolto devono essere provviste di marcatura CE. Per le apparecchiature prodotte nel, oppure destinate al mercato statunitense vi è l’obbligo della certificazione FCC (Federal Communications Commission) per la prevenzione di interferenze radioelettriche. Tuttavia IMQ, (Istituto italiano del marchio della qualità) opera come Telecommunication Certification Body (TCB) in reciproco accordo con la FCC statunitense.